I Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e non (Stranieri Temporaneamente Presenti/Europei Non Iscritti - STP/ENI), vengono assistiti, per mandato istituzionale, dagli ambulatori di questa U.O.C., secondo le normative vigenti e dedicate e svolge le seguenti linee di attività: ambulatoriali di medicina generale per le persone di cittadinanza non italiana, prive di iscrizione al Servizio sanitario nazionale (STP ed ENI).
La legge 40/98 stabilisce che l’assistenza sanitaria è un diritto dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
Per i cittadini stranieri, comunitari e non, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce tutta l’assistenza sanitaria prevista dall’ordinamento italiano e comporta la parità di trattamento con i cittadini italiani per quanto riguarda l’obbligo contributivo, l’assistenza e la validità temporale.
Il Decreto Legislativo 286/98 disciplina e regolamenta le procedure di accesso al Servizio Sanitario Nazionale da parte degli stranieri, sia quelli regolarmente soggiornanti che quelli non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno.
In mancanza di un provvedimento ministeriale che definisce le procedure da seguire, le singole Regioni possono approvare e diffondere alle proprie strutture sanitarie delle disposizioni per rilasciare ai cittadini stranieri in fase di regolarizzazione una tessera sanitaria e permettere la scelta del medico di base.
Con nota n. U0624530 del 24/6/2022 la Regione Lazio ha definito le indicazioni operative per il rilascio del Codice Fiscale ai minori non in regola ed ai minori non accompagnati (MSNA) ai fini dell'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale. La richiesta da parte dei genitori o dei tutori può essere effettuata presso gli spotelli polifunzionali CUP della ASL Roma 2.
I cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno, devono iscriversi al SSN, recandosi presso la ASL di residenza con la seguente documentazione:
Iscrizione Obbligatoria Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno hanno il diritto/dovere di chiedere l'iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale presso la ASL del Comune di residenza o di dimora, per uno dei seguenti motivi:
L'iscrizione è valida per tutta la durata di validità del permesso di soggiorno. Iscrizione Volontaria I cittadini in possesso di permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi e i cittadini comunitari residenti che non godono di idonea copertura sanitaria a carico dello Stato UE di provenienza e che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria, hanno diritto all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.
Il contributo annuo è riferito all'anno solare (1 gennaio-31 dicembre), non è frazionabile, e si calcola, ai sensi della Legge 213 del 30/12/2023 art. 1, commi 240 e 241, applicando, sia sui redditi percepiti in Italia che i redditi percepiti all’estero, nell’anno precedente:
In ogni caso l’importo non potrà essere inferiore a € 2.000,00, ovvero:
L’assistenza è estesa anche ai familiari a carico. Per i soggetti, che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico. Per i collocati alla pari il contributo annuo passa da € 219,49 a € 1.200,00. Gli studenti e i collocati alla pari per estendere l’assistenza ai familiari a carico devono corrispondere il contributo proporzionale ai redditi percepiti in Italia e all’estero, comunque non inferiore a € 2.000,00. Il pagamento del contributo deve essere effettuato con modello F24: Codice tributo: 8846 Codice Regione: 08 Anno di riferimento: XXXX (anno di iscrizione al SSR). Coloro che hanno effettuato il versamento nell'anno 2023 per l'anno 2024 e è stato emesso, sempre nel 2023, il permesso di soggiorno, il contribuente NON deve conguagliare. In tutti gli altri casi il pagamento del contributo volontario deve essere conguagliato. Per l’anno 2025, l’iscrizione dovrà avvenire sulla base degli importi in vigore al momento della iscrizione, senza alcuna eccezione. Stranieri che non possono iscriversi al S.S.N. Il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno non superiore a tre mesi (es. turisti) può accedere alle prestazioni ed ai servizi offerti dal S.S.N. pagando per intero le prestazioni in base alle tariffe determinate dalle Regioni e dalle Province autonome. Il cittadino comunitario (Unione Europea) può richiedere l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) se in possesso di un contratto di lavoro e dei requisiti previsti dalla normativa vigente anche in assenza dell’ iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza.
a) lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; b) familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; c) familiare di cittadino italiano; d) possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia; e) presenza di stato di disoccupazione con iscrizione alle liste di collocamento o ad un corso di formazione professionale; f) possesso di uno dei seguenti Modelli comunitari: S1 o SED (ex E106, E109, E120, E121). Il cittadino UE che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale, tranne brevi interruzioni espressamente previste dalla normativa vigente, acquisisce un diritto di soggiorno permanente che comporta l’iscrizione a tempo indeterminato al SSN. L’iscrizione potrà essere effettuata presentando l’attestato rilasciato dal Comune di residenza che certifica la titolarità del diritto di soggiorno permanente. Il cittadino comunitario non titolare di regolare contratto di lavoro, o familiare di cittadino comunitario iscritto all’anagrafe o comunque non avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al Servizio Sanitario Regionale (SSR), ma in possesso di adeguate risorse economiche (che dovrà autocertificare) o iscrizione a corsi di studio, può effettuare l’iscrizione volontaria al SSR richiedendo il pagamento di un contributo a titolo di partecipazione, alle stesse condizioni dei cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per studio, residenza elettiva, motivi religiosi. Il contributo per l’iscrizione è valido per l’anno solare (scadenza annuale), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva. Dal 1 gennaio 2008 non è più consentito il rilascio e il rinnovo del tesserino per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) ai cittadini comunitari. Ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono in particolare garantiti:
La ASL, a seguito dell’esibizione del passaporto o titolo equipollente, la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione di domicilio nell’ambito del territorio regionale e di un’altra attestante l’impossibilità momentanea di iscrizione al SSR, rilascia un codice ENI (Europeo Non Iscritto) che sostituisce il codice STP (eventualmente già assegnato in precedenza) con durata semestrale rinnovabile. Il cittadino extracomunitarioe gli apolidi che intendono iscriversi al SSN devono possedere il permesso di soggiorno valido e un’attività di lavoro subordinato o autonomo o anche solo l'iscrizione nelle liste di Collocamento.
Tutte le prestazioni elencate sono erogate mediante l’utilizzo del codice per Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) senza costi a carico dei richiedenti se privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità coi cittadini italiani. |