MEDICINA LEGALE - Legge 210/92

Contatti:

La Unità Complessa di Medicina legale – Settore Legge 210/92 si occupa della fase istruttoria della pratica, della sua trasmissione alla Commissione Medica Ospedaliera e della notifica del verbale all'interessato. Provvede inoltre a ricevere i ricorsi avverso il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) e a notificarli al Ministero della Salute.


La segreteria è aperta al pubblico il lunedì, dalle 9 alle 12,30.
Referente Sanitario: dott.ssa Antonella Nicotera.
Referente Amministrativo: Sig.ra Cristina Angeloro
tel 06 41434016/19.

Soggetti aventi diritto:

- Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di:
  • vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero;
  • vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere;
  • vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (Legge 362/99, art. 3, comma 3).
- Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito e/o in conseguenza di contagio con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione a carattere permanente dell’integrità psico-fisica.
- Persone contagiate da virus HIV o da virus dell’epatite (“B” e/o “C”) a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia ricorrente (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.).
- Personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. Personale sanitario che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite (“B” e/o “C”).
- Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (Legge 210/92, art. 2, comma 7).
- Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l’indennizzo. Agli eredi, in questo caso, compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato.
- Parenti aventi diritto (nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla Legge 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.

Domanda di Indennizzo

La domanda di indennizzo va presentata dall'interessato, in carta semplice, alla ASL di residenza del danneggiato. In caso di morte dovrà essere presentata presso l'ASL dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto.
Per i cittadini residenti nel territorio della ASL Roma 2, la domanda corredata della documentazione sanitaria in duplice copia (originale + fotocopia ) deve essere presentata presso il Protocollo Generale della ASL Roma 2 Via Maria Brighenti, 23 Edificio B -00159 Roma, indirizzata alla Medicina Legale Viale Bruno Rizzieri 226, Ufficio Legge 210/92, o inviata con raccomandata o tramite P.E.C.

Termini per la presentazione della domanda

I termini per la presentazione della domanda previsti dall'art. 3 della L. 210/92 sono i seguenti:

3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale
10 anni, nei casi di infezione da HIV.

I termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno avuto.

 

Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59, il termine è di 4 anni dal 20 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 362/99.

Come presentare la domanda

La domanda, firmata dal richiedente o, in caso di minori o di incapaci, da uno dei genitori o dal tutore, deve contenere i seguenti dati:
• dati anagrafici e codice fiscale del danneggiato
• dati anagrafici dell'eventuale rappresentante o rappresentanti (nel caso di minori o incapaci) o erede (in caso di morte del danneggiato)
• indicazione del danno per il quale si chiede l'indennizzo (danno da vaccinazione / danno da epatite post-trasfusionale / infezione da HIV)
• Documentazione Sanitaria (originale + fotocopia)
• elenco della documentazione allegata
• indirizzo al quale inviare ogni comunicazione e recapito telefonico

Modulistica:

Quadro Normativo

punto logo L. 25 febbraio 1992, n. 210 (G.U. 6 marzo 1992, n. 55)
punto logo D.L. 1° luglio 1996, n. 344, articolo 6
punto logo D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, articolo 7
punto logo L. 20 dicembre 1996, n. 641
punto logo L. 25 luglio 1997, n. 238
punto logo L. 14 ottobre 1999, n. 362 - Articolo 3, commi 3 e 4
punto logo L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) - Articolo 3, comma 145
punto logo D.P.C.M. 26 maggio 2000