MEDICINA LEGALE - CERTIFICAZIONI

Il certificato medico è una dichiarazione scritta di un fatto/stato di natura tecnica destinato a provarne la verità e direttamente constatato da un medico.
E’ rilasciato su richiesta dell'interessato esclusivamente in sua presenza. In caso di soggetto di minore età, previa identificazione personale tramite documento legalmente riconosciuto ed in corso di validità, farà fede il documento di identità di un genitore o del legale rappresentante.
Ai sensi del Decreto Legge 69/2013 e successive modificazione ed integrazioni, sono state soppressi i seguenti certificati medico legali che potranno essere comunque rilasciati solo su manifesta sottoscrizione da parte dell'interessato richiedente:

 

punto logo certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;   punto logo certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci
punto logo certificati medici degli addetti al servizio farmaceutico;   punto logo certificato medico per la vendita dei generi di monopolio
punto logo il certificato di idoneità per l'assunzione come apprendista e nel caso di minori limitatamente alle mansioni non a rischio;   punto logo certificato medico comprovante l'idoneità fisica e psichica per la nomina a giudice di pace e per la nomina a giudice onorario aggregato
punto logo certificato medico comprovante l'idoneità fisica per l'ammissione al Servizio Civile Nazionale;   punto logo il certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica per i farmacisti
punto logo certificato per l’attività ludico-motorie e amatoriali; permane l'obbligo di certificazione per le attività sportive non agonistiche da rilasciarsi a cura del medico di base (art. 42-bis)      
         

 

I certificati medici sono esclusi dalla normativa vigente in materia di autocertificazione (D.P.R. 445/2000, art. 49, comma 1).

ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO DELLE LAVORATRICI MADRI

Le lavoratrici interessate dovranno presentare istanza direttamente agli Ambulatori di Medicina Legale presenti sul territorio di residenza. Il modulo di domanda dovrà essere corredato della seguente documentazione ai sensi del Decreto Legislativo 151/2001 (art. 17 comma 2 lettera a) e del Decreto Legge 5/2012:
Domanda prestampata;
• Certificato Medico specialistico (ginecologo) originale attestante la diagnosi circostanziata, l’etiopatogenesi, la data dell’ultima mestruazione, la data presunta del parto, l’epoca gestazionale e la prognosi espressa in numero di giorni;
• Tutta la documentazione medica relativa ai controlli specialistici e strumentali effettuati (es. ultima ecografia, esami ematochimici, prescrizione di terapia ecc.).

Il medico della UOS Medicina Legale ricevuta l’istanza, redigerà il provvedimento che sarà protocollato e stampato in duplice copia: una copia sarà consegnata alla gestante affinché sia fatta pervenire all’INPS personalmente, con PIN/SPID cittadino, oppure tramite il proprio datore di lavoro o un CAF/PATRONATO; la seconda copia sarà conservata agli atti dell’Ambulatorio di medicina legale insieme all’istanza firmata dalla lavoratrice ed alla documentazione originale acquisita.

Riservato alle gestanti che non possono recarsi in ambulatorio

Nel caso in cui la gestante per gravissima complicanza non possa lasciare il domicilio, può delegare terzi alla SOLA PRESENTAZIONE della domanda. Alla delega dovrà allegare il certificato originale del ginecologo attestante diagnosi circostanziata dettagliata, etiopatogenesi, data dell’ultima mestruazione e presunta del parto, epoca gestazionale, prognosi e l’indicazione di “impossibilità a lasciare il domicilio”. In tal caso il medico dell’ASL procederà a visita domiciliare solo nel territorio competente al distretto.

 

DELEGA FAMILIARE PRESENTAZIONE DOMANDA

MODELLO ISTANZA MATERNITA’ ANTICIPATA
MODELLO DI DELEGA PRESENTAZIONE ISTANZA

CERTIFICATO AL FINE DEL RILASCIO CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE DISABILI

E’ concesso ESCLUSIVAMENTE ai disabili con gravi menomazioni funzionali degli arti inferiori tali da compromettere in maniera persistente la capacità deambulatoria. Parimenti, a giudizio del medico specialista certificatore, è concesso a coloro i quali risultano affetti da patologie di altri organi/apparati la cui gravità può inficiare l’efficienza della deambulazione autonoma (cardiopatie gravi, grave insufficienza respiratoria, grave insufficienza renale, ecc.).

 
Cosa produrre:

Documentazione sanitaria attestante la disabilità motoria o funzionale relativamente alla grave compromissione della deambulazione (verbale invalidità civile, verbale legge 104/92, documentazione sanitaria relativa alla/e patologia/e invalidante/i).
Si fa presente che qualora il verbale di Invalidità Civile e/o Legge 104/92 riportasse già la dicitura relativa al contrassegno disabili (art. 381 DPR 495/92 aggiornato con DPR 610/96 e art. 12 DPR 503/96), l’utente potrà rivolgersi direttamente agli uffici amministrativi per il seguito di competenza senza che sia effettuata la prestazione medico legale ambulatoriale ASL.
Al momento dell’accertamento medico legale ai fini dell’eventuale rilascio del certificato è necessaria obbligatoriamente la presenza del paziente per la verifica obiettiva delle condizioni cliniche sopra accennate. Seguirà spedizione del certificato originale (con esito “positivo/negativo”) alla residenza dell’interessato.

Fase successiva:

Una volta ottenuta l’idoneità l’interessato o un suo delegato può rivolgersi al Municipio di residenza o alla Agenzia della Mobilità (Comune di Roma) presso gli Uffici di Piazza degli Archivi n. 40 per l’adempimento amministrativo seguente e di pertinenza dell’Ufficio Mobilità.
Ricorso:
Qualora l’istante ritenga che l’esito della visita espresso sia sfavorevole, è ammesso entro 6 mesi il ricorso di primo livello presso la Commissione Medica di seconda istanza previo pagamento di 72,00 euro presso le casse del CUP.

MODELLO RICORSO e PAGAMENTO 

CERTIFICATO DI IDONEITA’ AL PORTO DI FUCILE DA CACCIA, PORTO D'ARMI PER DIFESA PERSONALE E DENTENZIONE ARMI

Il riferimento normativo è rappresentato dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998, che all'art. 3 prevede che l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d'armi per difesa personale sia effettuato dalle UU.OO. Medicina Legale o dalle strutture sanitarie militari o ancora della Polizia di Stato.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti necessari che saranno prescritti, è tenuto a produrre al medico legale della ASL l’originale del certificato anamnestico redatto su modello pubblicato in G.U., compilato dal medico di medicina generale e di data non anteriore a tre mesi. Il medico legale dell’ASL prescriverà gli ulteriori specifici accertamenti necessari al caso in esame che dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche al fine di verificare l’esistenza dei presupposti psicofisici di legge.
L’eventuale giudizio di non idoneità sarà comunicato a cura della ASL, entro cinque giorni, all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato.
Il Decreto del 28/04/98, stabilisce negli art. 1 e art. 2 i requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia, al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, al porto d'armi per difesa personale.

Cosa produrre

Al fine dell'accertamento dei requisiti sanitari per ottenere l'idoneità per l'autorizzazione al porto fucile e al porto d'arma, il richiedente dovrà presentare, al momento della visita, la seguente documentazione:
• originale del documento di identità in corso di validità;
• originale del certificato anamnestico, come da modello ministeriale, rilasciato dal medico di famiglia, di data non anteriore a tre mesi;
• copia dell’istanza presentata al commissariato competente per territorio residenziale;
• ricevuta del versamento di € 17,64 effettuato presso gli sportelli CUP aziendali della ASL Roma 2 a titolo di ticket pagabile con autorizzazione di pagamento rilasciata dall’ambulatorio medico legale.

Si rammenta che gli accertamenti effettuati per scopo medico legale sono soggetti al pagamento a tariffa intera a carico dell’utente.

Ricorso avverso giudizio negativo

L'art. 4 prevede inoltre che " Avverso il giudizio negativo l'interessato puo', nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso la ASL competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico. L'esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza”.

 

ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI INDOSSARE LE CINTURE DI SICUREZZA

L’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli ed automezzi è stabilito dal Decreto Legislativo del 13 marzo 2006 n. 150, che ha modificato l'art. 172 del Codice della Strada, recependo la Direttiva 2003/20/CE.
La cintura di sicurezza, dispositivo concepito per ridurre il rischio di lesioni da traffico, fa parte di un sistema integrato che comprende anche il sedile ergonomico ed il poggiatesta. Nel caso di incidente stradale, in particolare nel traffico cittadino, il mancato uso delle cinture di sicurezza può provocare gravi lesioni del cranio e del massiccio facciale, del sistema costale e vertebrale e traumi fratturativi plurimi derivanti dall’improvvisa proiezione del corpo e il suo impatto con le strutture rigide dell’abitacolo.
Le cinture di sicurezza devono essere sempre allacciate correttamente da parete del conducente e dei passeggeri. Si rammenta inoltre che i dispositivi di airbag devono essere associati ai sistemi di ritenzione classici (cintura di sicurezza) e che il loro obbligo è vigente anche sul sedile posteriore. La mancata osservanza di tale regolamento può costituire criterio di esclusione di indennizzabilità totale/parziale in ambito di Responsabilità Civile Automobilistica.


Cosa produrre

Al fine dell'accertamento dei requisiti sanitari che danno diritto all'esonero delle cinture di sicurezza il richiedente dovrà presentare, al momento della visita, la seguente documentazione:
• originale del documento di identità;
• patente di guida ove in possesso;
• documentazione sanitaria specialistica relativa alla/e patologia/e che si ritiene possano costituire controindicazione all’uso della cintura di sicurezza;
• ricevuta del versamento di € 17,64 effettuato presso gli sportelli CUP aziendali della ASL Roma 2) a titolo di ticket pagabile con autorizzazione di pagamento rilasciata dall’ambulatorio medico legale.

CERTIFICATO PER ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ALL’ADOZIONE E’ SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL DECRETO DEL TRIBUNALE., INDISPENSABILE PER OTTENERE IL CODICE DI ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA.


Il medico ha facoltà/obbligo di richiedere tutte le indagini specialistiche necessarie ad accertare l’idoneità dei coniugi all’adozione. Gli accertamenti essenziali minimi richiesti sono:
1. Certificato anamnestico del medico curante;
2. Autodichiarazione dello stato di salute;
3. Esami ematochimici di routine. Markers epatite B-C. Stupefacenti e alcool. Test HIV solo per adozione internazionale. TB Quantiferon;
4. Visita cardiologica con ECG;
5. Esame urine completo;
6. Visita Neurologica;
7. Visita psichiatrica;
8. Visite specialistiche richieste dal Paese di adozione secondo i protocolli internazionali;
9. Altro a giudizio della medicina legale competente.

 

N.B. GLI ACCERTAMENTI DI CUI SOPRA, PER OTTENERE L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, DOVRANNO ESSERE PRESCRITTI DAL MEDICO DELLA UOS MEDICINA LEGALE.

CERTIFICATO PER IDONEITA' LAVORATIVA SPECIFICA

Per il rilascio di tale certificato recarsi, con richiesta scritta del datore di lavoro relativa all’inquadramento professionale da ricoprire, presso la UOS medicina legale del distretto di appartenenza dove saranno fornite direttamente istruzioni in relazione al tipo di lavoro per il quale il certificato e’ richiesto. il medico legale procederà alla prescrizione degli accertamenti specialistici necessari.
Il certificato sarà rilasciato dopo la produzione delle indagini clinicostrumentali necessarie corredate della ricevuta del versamento di € 17,64 effettuato presso gli sportelli CUP aziendali della ASL Roma 2) a titolo di ticket pagabile con autorizzazione di pagamento rilasciata dall’ambulatorio medico legale.

RILASCIO/RINNOVO PATENTI DI GUIDA CATEGORIA A/B

Riferimento normativo: legge 29 luglio 2010 n. 120 e seguenti.
Per il PRIMO RILASCIO del certificato di idoneità psicofisica per il conseguimento/conversione della patente di guida categoria A/B è necessario produrre:
Certificato anamnestico originale, timbrato e firmato dal medico di fiducia, con data non anteriore a tre mesi;
• Documento d'identità originale non scaduto;

•  Ricevuta del versamento PAGOPA di € 16,00, a titolo d’imposta di bollo, utilizzando la piattaforma www.ilportaledellautomobilista.it – PAGOPA (CODICE IUV-TARIFFA N019)”.

1 fototessera a norma ICAO recente e non antecedente ai 6 (sei) mesi;
• Ricevuta del ticket di € 17,64 effettuato presso gli SPORTELLI CUP su autorizzazione dell’ambulatorio medico legale.

 

Il Medico Legale effettuerà la fase preliminare (anamnestico/obiettiva con possibilità di controllo e verifica delle informazioni dichiarate) e procederà, in rapporto ad ogni singolo caso, a produrre prescrizioni come da normativa sopracitata:
- Esami di laboratorio da cui risulti l’assenza di abuso di sostanze alcooliche e l'assenza di uso di sostanze stupefacenti/psicotrope/psicoattive (prescrizione a cura del medico legale);
- Visita oculistica completa di campo visivo (prescrizione a cura del medico legale);
- Visita diabetologica;
- Test di attentività o Test di reazione a stimoli acustici e luminosi;
- Altro qualora necessario.

PER LE PATENTI DI CATEGORIA SUPERIORE ALLA B (C, D, K) E’ NECESSARIO RIVOLGERSI AL PRESIDIO della ASL Roma 2 SITO IN VIA DI TORMARANCIA N. 21.

 

Per il RINNOVO della patente di guida categoria A/B, POSSIBILE SOLO A PARTIRE DA 4 MESI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA, è necessario produrre :
Certificato anamnestico originale, timbrato e firmato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi;
• Documento d'identità originale non scaduto;
• Patente di guida (in originale) da rinnovare o eventuale originale di denuncia di smarrimento/furto;
• 1 fototessera a norma ICAO recente e non antecedente ai 6 (sei) mesi;
Ricevuta del versamento PAGOPA di € 16,00 e di € 10,20 pagabili anche sulla  la piattaforma www.ilportaledellautomobilista.it – PAGOPA (CODICE IUV/TARIFFA N004); 

• Ricevuta del ticket di € 17,64 effettuato presso gli SPORTELLI CUP su autorizzazione dell’ambulatorio medico legale.

 

 

Il Medico Legale effettuerà la fase preliminare (anamnestico/obiettiva con possibilità di controllo e verifica delle informazioni dichiarate) e procederà, in rapporto ad ogni singolo caso, a produrre prescrizioni come da normativa sopracitata:
- Esami di laboratorio da cui risulti l’assenza di abuso di sostanze alcooliche e l'assenza di uso di sostanze stupefacenti/psicotrope/psicoattive (prescrizione a cura del medico legale);
- Visita oculistica completa di campo visivo (prescrizione a cura del medico legale);
- Visita diabetologica;
- Test di attentività o Test di reazione a stimoli acustici e luminosi;
- Altro qualora necessario.

 

PER LE PATENTI DI CATEGORIA SUPERIORE ALLA B (C, D, K) E’ NECESSARIO RIVOLGERSI AL PRESIDIO della ASL Roma 2 SITO IN VIA DI TORMARANCIA N. 21.
 

NOTA BENE

- il pagamento PAGOPA sostituisce inderogabilmente la marca da bollo di Euro 16,00 soppressa dalla Circolare Prot. N. 6942 del 27/02/2020 “Dematerializzazione attestazione sanitaria” punto 6b. ERRONEE INFORMAZIONI PRESENTI SU ALTRI SITI DIVERSI DAL PRESENTE NON SONO IMPUTABILI ALL’ASLROMA2 NE’ ALLA UOC DI MEDICINA LEGALE”;
- i portatori di lenti a contatto (LAC) devono presentarsi a visita avendo rimosso le lenti da almeno 12 ore.

 

 

ESONERO ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA

L'esonero dall'attività sportiva scolastica è rilasciato esclusivamente sulla base della produzione di un certificato dettagliato redatto dallo specialista con indicazione della durata dell'esonero.

PATENTE NAUTICA

Informativa inerente la certificazione per l'idoneità al rinnovo/conseguimento della patente nautica

BONUS ELETTRICO (MODELLO D)

Il Bonus Sociale per i cittadini in gravi condizioni di salute che utilizzano apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per la propria esistenza in vita è stato introdotto con Nota dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 14.12.2012, dal precedente Decreto Ministeriale del 13.01.011 (“… individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica …”) e dal Decreto Interministeriale 28.12.07 art. 4 comma 2.
I requisiti medico legali da soddisfare riguardano due condizioni cliniche strettamente interdipendenti:
• gravi condizioni di salute;
• utilizzo di apparecchiatura, rientranti nell’elenco del Decreto sopracitato, necessaria per il mantenimento in vita.
Il soggetto che richieda la certificazione relativa al Bonus Elettrico deve presentarsi presso l’Ambulatorio di Medicina Legale per il relativo accertamento munito di documento di identità e tutta la documentazione sanitaria in possesso relativa alla/e patologia/e che richiedono l’apparecchiatura alimentata elettricamente nonché la prescrizione della stessa e del relativo materiale di consumo, l’autorizzazione dell’Ufficio Protesica di pertinenza e l’ultimo Verbale di Invalidità Civile in possesso con diagnosi (Verbale ASL o Verbale INPS).
Per i pazienti allettati che non possono essere trasportati in ASL dalla propria residenza/domicilio è possibile richiedere il certificato a mezzo di terzi che siano LEGALI RAPPRESENTANTI O PARENTI previa esibizione di idonea certificazione relativa allo stato di intrasportabilità. Il medico legale, valutata e acquisita la documentazione sanitaria prodotta in originale, procederà a redigere il MODELLO D qualora ne ricorrano le condizioni.

IDONEITA’ CONDUZIONE CALDAIA A VAPORE

I professionisti che richiedano il certificato di idoneità per la conduzione delle caldaie a vapore (rilascio o rinnovo) devono presentarsi presso l’ambulatorio di medicina legale dell’ASL di residenza muniti di documento di identità in originale in corso di validità. Al momento della visita saranno richiesti gli accertamenti necessari da effettuarsi presso struttura pubblica. La prestazione medico legale sarà effettuata corrispondendo il pagamento di 17,64 Euro presso gli sportelli CUP aziendali.

PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

Le certificazioni per la pratica sportiva non agonistica devono essere rilasciate solamente dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.